domenica 19 dicembre 2010

Ciacchini: sul piano delle antenne l'Idv scopre l'acqua calda

Tratto da "LA VOCE DEL SERCHIO"

COMUNICATO

L'IDV sul piano di localizzazione delle antenne,ha scoperto l'acqua calda.


 SAN GIULIANO - La strumentale disinformazione tipica di una eterna campagna elettorale dei partiti di centro-sinistra ed in questo caso dell' IDV, che non si arrendono mai alla sconfitta, imbarbarisce la nostra politica e crea " inconsapevolmente" i presupposti, per innescare la miccia della violenza in tanti imbecilli,che poi spesso si rendono responsabili di violenza e devastazioni.

 Il caso della antenna installata in via Lidice a San Giuliano Terme,è emblematico per chiarire gli aspetti normativi che regolano la questione della telefonia mobile e proprio in conseguenza di questo caso specifico, il sottoscritto,opponendosi fermamente e coinvolgendo la stampa,l'opinione pubblica,il consiglio comunale con interrogazionie e mozioni e la procura della repubblica,ha indotto il Sindaco e la sua amministrazione a dotare il comune di San Giuliano Terme, con ben otto ( 8 ) anni di ritardo, "del piano di localizzazione delle antenne" in base all' art. 8 comma 6 legge 36/2001 emanata dal governo amico Amato.La vicenda è nata il 21-04-2008 quando la Telecom,avvalendosi della legge Gasparri la d.lgs 259/2003 proprio perchè in assenza del piano di localizzazione delle antenne in base alla legge precedentemente citata, chiede al comune l'autorizzazione alla installazione dell'antenna in via Lidice,il 20-11-2008 il comune risponde negativamente non concedendo l'autorizzazione,in quanto in contrasto con l'art. 48 ter del regolamento urbanistico,non arrendendosi la Telecom ricorre al Tar Toscana, il Tar ritenendo illegittimo l'art.48 ter da ragione alla Telecom la quale, sulla base di questo,corredata di pareri ARPAT,USL, ecc... , presenta la DIA il 13-07-2009 e da inizio ai lavori. Conseguentemente il comune ordina la sospensione dei lavori alla Telecom il giorno 28-07-2009,"perchè in assenza di titolo abilitativo",la Telecom certa della legittimità ricorre nuovamente al Tar Toscana,il quale per la seconda volta sconfessa il comune dando ragione alla Telecom.

 Finalmente il Sindaco intuisce che forse è meglio imboccare la via maestra, e da l'avvio, con delibera della giunta n° 227 del 14-07-2009,per la formazione del piano comunale di installazione degli impianti di radiotelecomunicazioni,che viene successivamente progettato dalla Polab srl del polo tecnologico di Navacchio,presentato ed approvato in un consiglio comunale di fine novembre 2009,è pacifico che in conseguenza a ciò,alcun gestore di telefonia non potrà installare le proprie antenne,senza prima avere concordato con il comune la localizzazione. Il tentativo dell'IDV di accolpare la legge Gasparri d.lgs 259/2003 è meschino, in quanto anche lo stesso CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n° 1612 del 06-04-2004,afferma che non è preclusa al comune,nell'esercizio di pianificazione urbanistica,la potestà di localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio e da una valutazione precipua delle infrastrutture telefoniche,il comune può in forza della legge 36/2001,introdurre nella propria strumentazione urbanistica una apposita disciplina per governare il fenomeno in esame,regolando la localizzazione di questi impianti anche in relazione a specifiche zone od aree del territorio comunale e senza dover assicurare per forza ai gestori la soluzione più comoda ed economica,precisando inoltre che la regolamentazione,per il corretto insediamento urbanistico degli impianti in oggetto,a norma delle legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico ( 36/2001 ), NON E' STATA ABROGATA DAL D.LGS 259/2003 ( LEGGE GASPARRI ), NEPPURE IMPLICITAMENTE.

E' proprio in base a questa ultima precisazione del Consiglio di Stato, che i disinformati politici locali dell' IDV, dovrebbero evitare di spargere menzogne, poiche ciò che è accaduto a San Giuliano Terme e ciò che sta accadendo a Pisa, a Calci, a Vecchiano, è proprio per colpa di quelle amministrazioni comunali che non si sono dotate dell strumento del "piano di localizzazione delle antenne" del 2001 e nella illegittimità del 48 Ter come stabilito dal Tar Toscana, i gestori in un vuoto normativo si sono potute avvalere del "codice delle comunicazioni elettroniche" d.lgs 259/2003 ( legge Gasparri ) .
il consigliere del gruppo misto
Valerio Ciacchini

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